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D.Lvo 31/07/2007 n. 113

h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affida tario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.";

2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.";

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006 n. 296."

i) all'articolo 135:

1) nella rubrica, dopo le parole: "Risoluzione del contratto per reati accertati" sono aggiunte le seguenti: "e per revoca dell'attestazione di qualificazione";

2) al comma 1, dopo le parole "1956 n. 1423," sono inserite le seguenti: "ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575,";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto."

l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiu- dicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchè le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20."

m) all'articolo 247, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.".

Art. 4 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6.

3. Sono abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro dell'interno: Amato Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Damiano Ministro dello sviluppo economico: Bersani Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Lanzillotta Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

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